Art. 194 Affidamento a contraente generale

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso;

b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;

e) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;

f) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo egli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

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http://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2016/Art__194_Affidamento_a_contraente_generale/8596

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