Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. – Atto n. 397
Si segnalano:
L’articolo 55 apporta una serie di modifiche all’articolo 93 del Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura di affidamento (cosiddette garanzie provvisorie, per distinguerle da quelle definitive disciplinate dall’articolo 103 del Codice). Le principali modifiche riguardano: gli affidamenti sotto i 40.000 euro (per i quali la garanzia diviene una scelta facoltativa della stazione appaltante); la possibilità di prestare la cauzione anche con bonifico o in assegni; l’introduzione di agevolazioni per gli operatori economici di piccole dimensioni (riduzione del 50 per cento dell’importo della garanzia ed esonero dall’obbligo di corredare l’offerta dall’impegno di un fideiussore)
(…)
Con l’articolo 64 si interviene sull’articolo 103 del Codice in materia di garanzie definitive. Oltre a correggere un refuso, si prevede che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza obbligatoria per la liquidazione della rata di saldo debba contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto al committente, non appena questi lo richieda. Si estende poi anche alle polizze assicurative l’obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, ora previsto solo per le garanzie fideiussorie. Infine si inseriscono anche gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro tra quelli per i quali la stazione appaltante può non richiedere la garanzia.
L’articolo 65 apporta modifiche all’articolo 104, comma 10, del Codice in materia di garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore, introducendo il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.
al Senato
Il ministro DELRIO Chiarisce che le integrazioni e correzioni contenute nello schema di decreto in esame non inficiano la struttura del nuovo Codice degli appalti, del quale sono mantenute le linee essenziali e gli elementi più innovativi, come la valorizzazione della progettazione, la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, il contrasto alla corruzione e la semplificazione degli adempimenti (testimoniata anche dalla drastica riduzione del numero delle norme rispetto al precedente Codice).
Ammette che il primo anno di attuazione del nuovo Codice è stato caratterizzato da una serie di difficoltà, ampiamente comprensibili data la complessità della materia e la necessità di una serie di adeguamenti e adempimenti di accompagnamento. Le modifiche proposte dall’atto del Governo in esame mirano appunto a facilitare e completare l’applicazione della nuova disciplina, senza stravolgerne l’impostazione. Precisando che la maggior parte delle correzioni hanno carattere marginale, si sofferma quindi sulle modifiche più sostanziali.
alla Camera
Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto reca disposizioni di carattere sostanziale, che intervengono su vari ambiti, taluni di rilevanza strategica, della normativa sui contratti pubblici.
Alcune modifiche recepiscono le osservazioni emerse nel corso delle due consultazioni, che sono state svolte nei mesi scorsi, una che ha riguardato in generale le stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del Codice, l’altra lo stesso schema di provvedimento al nostro esame. Altre sono state adottate in esito alle valutazioni riguardanti i primi mesi dell’applicazione, anche se, come è stato rilevato più volte in Commissione Ambiente, una più compiuta valutazione sul codice sarà possibile solo una volta definito tutto l’impianto attuativo a seguito della definitiva adozione dei vari provvedimenti.