La Corte europea di giustizia, sez. V, con sentenza del 26 settembre 2019, n. C-63/18 ha dichiarato che l’art. 105, d. lgs.
n. 56/2016 deve considerarsi illegittimo nella parte in cui limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30 %
dell’importo complessivo del contratto.
Richiamando la Direttiva 2014/24/UE, la Corte europea ha ribadito che il diritto eurounitario deve essere interpretato
nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che fissa un limite che l’offerente è autorizzato a
subappaltare a terzi.
Nello specifico, i giudici europei hanno evidenziato che gli appalti pubblici dovrebbero essere adeguati alle necessità
delle PMI (tra cui ricordiamo vengono ricomprese anche le imprese sociali) e questo scopo le amministrazioni
aggiudicatrici dovrebbero favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
La Sezione ha riconosciuto come insufficienti le ragioni addotte dal governo italiano, che aveva indicato nella soglia
individuata una misura volta a combattere le infiltrazioni malavitose negli appalti.
Per la Corte, nell’ambito del diritto italiano che già prevede numerose ed efficaci misure anti-criminalità, esistono altre
modalità per alzare barriere all’ingrasso della criminalità, quali la verifica puntuale dei requisiti dei subappaltatori.
I giudici di Lussemburgo hanno dunque ritenuto che l’impianto che regge gli appalti pubblici non possa vietare,
restringere ovvero limitare in modo eccessivo la libertà dell’appaltatore di potersi servire di altre ditte/imprese per la
realizzazione della propria obbligazione contrattuale.
In altri termini, la Corte ha voluto confermare che il diritto eurounitario si erge a difesa della libertà di concorrenza, di
stabilimento e di iniziativa economica e che le legislazioni dei singoli Stati membri non possono introdurre disposizioni
difformi rispetto al conseguimento di dette libertà.
In particolare, i giudici europei hanno – ancora una volta – sottolineato l’importanza della partecipazione delle PMI
negli affidamenti di contratti pubblici, riconoscendo a queste una rilevanza specifica nella capacità di creare
occupazione a livello locale.