D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50
Il nuovo codice degli appalti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile ma per i bandi pubblicati in quel giorno continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016. Il DLGS 50/2016 ha abrogato il precedente codice degli appalti DLGS 163/2006.
Anticipazione art. 35 c.18
Viene resa stabile l’erogazione dell’anticipazione, che negli ultimi anni era stata reintrodotta ma con un arco temporale limitato. L’anticipo è pari al 20% del valore del contratto e il capitale garantito comprende gli interessi legali calcolati dalla data di erogazione e per il periodo previsto per il recupero. La riduzione avviene come prassi.
Soccorso istruttorio art. 83 c. 9
La carenza nella documentazione obbliga il concorrente al pagamento di una sanzione, stabilita nel bando di gara, compresa tra l’uno per mille e l’uno per cento del valore della gara, con un massimo di 5.000 euro.La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione; diversamente il concorrente è escluso dalla gara senza pagamento di sanzione.Si riduce sensibilmente l’importo massimo della sanzione (da 50.000 a 5.000 euro) ma soprattutto il versamento non è più garantito dalla provvisoria.La relazione illustrativa al decreto recita: La norma prevede, inoltre, l’ammissibilità del soccorso istruttorio e, in aderenza al criterio di cui alla lettera z) della legge delega, riduce l’importo della sanzione prevista per le irregolarità sostanziali.Si chiarisce, peraltro, che la quietanza di pagamento deve essere presentata contestualmente alle integrazioni, eliminando la possibilità dì decurtazione dell’importo della sanzione dalla cauzione provvisoria versata, in aderenza alla recente giurisprudenza che ritiene che l’importo della cauzione deve servire solo alla copertura dei rischi e non può estendersi a coprire anche sanzioni.
Provvisoria art. 93
Sostanzialmente senza significative modifiche, salvo quella sul soccorso istruttorio.L’aliquota base per il calcolo della garanzia rimane il 2%, con facoltà per la S.A. di ridurla all’1% o di aumentarla sino al 4% in funzione della tipologia di appalto.Riduzioni per certificazioni: il comma 7, come si presenta nell’attuale codice, era stato modificato ad inizio anno per recepire quanto previsto dal Collegato ambientale – Legge n.221 del 28 dicembre 2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 (vds nota informativa del 9/2/2016).L’art. 16 della Legge n. 221 aveva modificato l’art.75 del Codice dei contratti prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE (allegato file contenente tutte le possibili riduzioni per certificazione).L’obbligazione garantita è sempre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ma nel nuovo codice è specificato che l’inadempimento è riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. E’ confermato come il garante che rilascia l’impegno può essere diverso da quello che rilascia la provvisoria. Da tener presente che l’impegno del garante è rilasciato per l’emissione della definitiva ma anche per la nuova garanzia di esecuzione di lavori di particolare valore (art. 104 vedi sotto)
Definitiva art. 103
Anche per la definitiva non vi sono state particolari modifiche.Capitale garantito base 10%, aumenti per ribasso d’asta, riduzioni per certificazioni e per avanzamento lavori come nel precedente codice.
La riduzione sull’avanzamento si applica anche agli appalti di servizi e forniture.
E’ facoltà della Stazione appaltante, in casi specifici, non richiedere la garanzia definitiva (ad es. per soggetti di comprovata solidità), con un corrispondente miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Rata saldo art. 103 c. 6/8
Rata di saldo: importo maggiorato dell’interesse legale.
Durata: dalla data di emissione del certificato di collaudo (o della verifica di conformità per gli appalti di servizi e forniture) sino a quando assume carattere definitivo (2 anni).Per i lavori di importo superiore a 10.450.000 euro, la liquidazione della rata di saldo è subordinata alla stipula di una decennale postuma.
Garanzia per l’esecuzione di lavori di particolare valore art. 104
Si tratta della nuova garanzia che ha sostituito la garanzia globale di esecuzione.
E’ rilasciata in caso di:
affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare;
se prevista dal bando, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro.
Garanzie previste:
garanzia di buon adempimento (in sostanza la definitiva);
a copertura di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
massimale pari al 5% dell’importo contrattuale. Non si applicano gli incrementi per ribassi anomali;
durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare;
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
garanzia per la risoluzione;
a copertura della conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal codice degli appalti;
copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riappalto (differenza tra costo originario e costo del riappalto);
ha natura accessoria;
massimale pari al 10% dell’importo contrattuale, con un limite massimo pari a 100 mln;
è efficace dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente o decorsi tre mesi dal riaffidamento dei lavori;
prevede la deroga agli artt. 1944 e 1957 secondo comma del codice civile e il pagamento a semplice richiesta scritta