E’ importante sapere che dal 20 maggio 2017 le micro, piccole e medie imprese non avranno piu’ l’onere di presentare, abbinata alla garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

Il soccorso istruttorio quindi sarà applicabile solo per le Grandi imprese.

Tuttavia è fondamentale la seguente affermazione dei giudici milanesi:

“l’evoluzione legislativa è nel senso dell’ampliamento degli spazi del soccorso istruttorio, per evitare l’esclusione dalle pubbliche gare per omissioni meramente formali e prive di sostanziale rilevanza (cfr. il nuovo testo dell’art. 83, comma 9, così come introdotto dal D.Lgs. 56/2017 di correzione del D.Lgs. 50/2016).”

Il Tar Milano (sentenza numero 1125 del 19 maggio 2017) non ha dubbi:
“Nel caso di specie, l’impegno di un terzo – vale a dire il fideiussore – al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto non costituisce certamente un elemento dell’offerta tecnica o economica, bensì un differente elemento della domanda di partecipazione, riguardante il regime delle cauzioni da rilasciarsi da parte degli operatori, ma non incide sul concreto contenuto dell’offerta tecnica o economica da valutarsi da parte della stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio ai partecipanti alla procedura di gara.

La possibilità di regolarizzare la mancanza del succitato elemento (vale a dire l’impegno al rilascio della garanzia definitiva), non viola quindi il principio della “par condicio” dei concorrenti ed è anzi volta ad evitare l’esclusione per difetto di un elemento meramente formale.”

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