Sia l’appaltatore sia il subappaltatore sono tenuti alla presentazione del Piano operativo sicurezza. In caso contrario, tutti gli imprenditori possono essere considerati responsabili dell’incidente verificatosi. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31304 della Quarta sezione penale depositata ieri. La pronuncia chiarisce innanzitutto che la responsabilità in carico al committente va valutata con attenzione per evitare che possano venire richieste forme di controllo eccessivamente pressanti, continue e capillari sull’organizzazione dei lavori.

 

Quanto però alla ripartizione dei doveri tra imprese esecutrici, anche nella forma del subappalto, la Cassazione ricorda che non possono essere accettate forme di “scaricamento” della irresponsabilità. Infatti, tra gli obblighi che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 194 del 1996 mette in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, quindi di tutte coloro che eseguono anche una sola parte dei lavori come le subappaltatrici, c’è la redazione del piano di sicurezza che corrisponde al piano di valutazione rischi. Il datore di lavoro deve cioè individuare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e individuare le misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori occupati nell’esecuzione.

 

La presenza poi di più imprese esecutrici non può avere come conseguenza il trasferimento o l’accentramento di quest’obbligo a carico di una sola delle aziende. Anzi, sottolinea la Corte, ciascuna di queste è tenuta a redigere un proprio Pos. Non può allora non essere sanzionato il comportamento dell’imprenditore che non ha redatto il piano e poi si è difeso scaricando la responsabilità sia sul committente sia sulle altre imprese maggiormente coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

 

E sempre in materia di sicurezza lavoro, la sentenza della Cassazione n. 31300, sempre depositata ieri, avverte che il datore di lavoro, prima di effettuare il distacco di un proprio dipendente presso un altra azienda, deve procedere alla verifica. In caso di inadempimento e di incidente verificatosi al lavoratore sarà chiamato a risponderne insieme al collocatario per il mancato rispetto della disciplina antinfortunistica.

Pur non dovendo vigilare nel dettaglio sulle condizioni di sicurezza nell’esecuzione della prestazione, l’imprenditore che provvede al distacco deve avere una consapevolezza della realtà in cui il suo dipendente è chiamato a lavorare e, semmai, provvedere a una formazione specifica e idonea a metterlo al riparo da eventi traumatici. Una formazione del dipendente “in missione” che deve riguardare i rischi più tipici della lavorazione che sarà chiamato a svolgere.

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