La verifica delle capacità tecnico professionali dell’impresa appaltatrice non può essere limitata alle competenze tecniche, ma si deve estendere anche all’osservanza delle norme antinfortunistiche. Il principio è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza 36268 depositata ieri.

La sentenza scaturisce dalla condanna di un appaltatore e dal responsabile delegato alla sicurezza della ditta committente, che aveva affidato l’appalto a una società croata, per aver cagionato al dipendente del primo lesioni personali gravi per imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme di prevenzione infortuni da parte dell’azienda appaltatrice.

Il responsabile dell’impresa committente ha fatto ricorso. I giudici avrebbero erroneamente fondato la responsabilità nei suoi confronti ritenendo che i requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, previsti dal Dlgs 626/1994, riguardino anche la sicurezza, interpretando in tal senso una norma la quale difetta della necessaria tassatività che deve caratterizzare il precetto penale con riferimento alle norme integrative. È quanto meno dubbio, secondo la difesa, che l’idoneità tecnico professionale investa anche il profilo della sicurezza, cui è specificamente dedicato il punto sub b) dell’articolo 7, in merito al quale è apparso di notevole portata interpretativa l’articolo 26 del Dlgs 81/08 (nel quale è trasfuso l’articolo 7 del 626/94), il quale specifica come effettuare la verifica fino a quando le modalità non vengano previste con decreto: una norma priva della tassatività e determinatezza idonei a configurarla come integratrice del precetto penale.

La Cassazione ritiene, invece, che gli articoli 7 e 26 individuano due distinti obblighi del datore di lavoro che si avvale di un’impresa appaltatrice per lavori all’interno dell’azienda: un obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale in relazione al lavoro da fare, dal quale si desume una posizione di garanzia del datore nella scelta dell’impresa e un obbligo di informazione sui rischi specifici che questa incontrerà nell’ambiente di lavoro. La disposizione richiamata non lascia margini di dubbio, secondo la Cassazione, in merito alla finalità della norma, di garantire la sicurezza del lavoro nella particolare situazione in cui determinate attività vengano affidate in appalto e si svolgano nei locali dell’impresa committente. È evidente che la scelta dell’impresa appaltatrice trova la sua ragion d’essere nella finalità di evitare che attraverso la stipula di un contratto di appalto, vengano affidate all’appaltatore lavorazioni o mansioni che il singolo lavoratore non sia in grado di svolgere, con incremento del rischio per la sua sicurezza.

Da qui l’altro principio secondo cui la norma ha la funzione di individuare l’ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche

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