{"id":291,"date":"2014-01-27T08:20:12","date_gmt":"2014-01-27T08:20:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=291"},"modified":"2014-01-27T08:20:12","modified_gmt":"2014-01-27T08:20:12","slug":"subappaltatore-piena-responsabilita-di-quanto-si-svolge-nel-luogo-di-lavoro-anche-se-attua-lavori-in-precedenza-appaltati-ad-altri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/subappaltatore-piena-responsabilita-di-quanto-si-svolge-nel-luogo-di-lavoro-anche-se-attua-lavori-in-precedenza-appaltati-ad-altri\/","title":{"rendered":"Subappaltatore, piena responsabilit\u00e0 di quanto si svolge nel luogo di lavoro anche se attua lavori in precedenza appaltati ad altri"},"content":{"rendered":"<p>In tema di appalto, \u00e8 di regola l&#8217;appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell&#8217;inosservanza della legge penale durante l&#8217;esecuzione del contratto, attesa l&#8217;autonomia con cui egli svolge la sua attivit\u00e0 nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalit\u00e0 ed obbligandosi a fornire alla controparte l&#8217;opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all&#8217;accertamento e alla verifica della corrispondenza dell&#8217;opera o del servizio affidato all&#8217;appaltatore con quanto costituisce l&#8217;oggetto del contratto.<\/p>\n<p>In tale contesto, pertanto, una responsabilit\u00e0 del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0sia stato commesso dall&#8217;appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacit\u00e0 tecniche,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ.<\/p>\n<p>Tali affermazioni valgono anche in caso di subappalto, in quanto il subappaltatore, anche se attua lavori in precedenza appaltati ad altri, assume con l&#8217;autonoma gestione del lavoro la piena responsabilit\u00e0 di quanto si svolge nel luogo di lavoro, al punto che l&#8217;eventuale ingerenza dell&#8217;appaltatore esclude la responsabilit\u00e0 del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore.<\/p>\n<p>D&#8217;altra parte, proprio in relazione alla sicurezza nei cantieri di lavoro, sussiste l&#8217;obbligo per il committente, nella cui disponibilit\u00e0 permane l&#8217;ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l&#8217;integrit\u00e0 e la salute dei lavoratori, ancorch\u00e9 dipendenti dall&#8217;impresa appaltatrice, consistenti nell&#8217;informazione adeguata dei singoli lavoratori, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo e nella cooperazione con l&#8217;appaltatore per l&#8217;attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all&#8217;attivit\u00e0 appaltata; sicch\u00e9 l&#8217;omissione di cautele da parte dei lavoratori non \u00e8 idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all&#8217;adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2, quindi, trarsi da tali principi il convincimento che debba essere necessariamente escluso il concorso di responsabilit\u00e0 tra committente ed appaltatore ovvero &#8211; come nel caso di specie &#8211; tra appaltatore e subappaltatore, dovendosi aver riguardo alla specificit\u00e0 dei singoli episodi ed alle modalit\u00e0 con le quali si \u00e8 verificato l&#8217;evento dannoso.<\/p>\n<p>La legislazione pi\u00f9 recente \u00e8 andata evolvendo nel senso di una crescente attenzione al problema della sicurezza sul lavoro, riconoscendo il principio della solidariet\u00e0 tra committente ed appaltatore per tutti i danni subiti dal lavoratore che non risultino indennizzati dall&#8217;INAIL (art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).<\/p>\n<p>Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 novembre 2013 n. 25758<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/subappaltatore-piena-responsabilita-di-quanto-si-svolge-nel-luogo-di-lavoro-anche-se-attua-lavori-in-precedenza-appaltati-ad-altri\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/subappaltatore-piena-responsabilita-di-quanto-si-svolge-nel-luogo-di-lavoro-anche-se-attua-lavori-in-precedenza-appaltati-ad-altri\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di appalto, \u00e8 di regola l&#8217;appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell&#8217;inosservanza della legge penale durante l&#8217;esecuzione del contratto, attesa l&#8217;autonomia con cui egli svolge la sua attivit\u00e0 nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalit\u00e0 ed obbligandosi a fornire alla controparte l&#8217;opera [&hellip;]<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/subappaltatore-piena-responsabilita-di-quanto-si-svolge-nel-luogo-di-lavoro-anche-se-attua-lavori-in-precedenza-appaltati-ad-altri\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/subappaltatore-piena-responsabilita-di-quanto-si-svolge-nel-luogo-di-lavoro-anche-se-attua-lavori-in-precedenza-appaltati-ad-altri\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=291"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":292,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291\/revisions\/292"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}