{"id":294,"date":"2014-01-28T08:05:49","date_gmt":"2014-01-28T08:05:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=294"},"modified":"2014-01-28T08:05:49","modified_gmt":"2014-01-28T08:05:49","slug":"lannullamento-dellaggiudicazione-a-seguito-di-offerta-condizionata-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/lannullamento-dellaggiudicazione-a-seguito-di-offerta-condizionata-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria\/","title":{"rendered":"L\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione a seguito di offerta condizionata legittima l\u2019escussione della cauzione provvisoria"},"content":{"rendered":"<p>Con la prima sentenza (n. 2921 del 21 marzo\u00a0 2013) il Tar Lazio, a seguito di presentazione di un\u2019offerta condizionata, annulla l\u2019aggiudicazione e affida il contratto alla seconda classificata<\/p>\n<p>Con la seconda sentenza (n.657 del 17 gennaio 2014) lo stesso Tar conferma la legittimit\u00e0 dell\u2019escussione della cauzione provvisoria avvenuta proprio a seguito dell\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione .<\/p>\n<p>Tale caso rientra nelle ipotesi di incameramento della cauzione ex art. 75, co. 6, del d.lgs. n. 163\/2006, il quale va disposto in ogni caso in cui emergano circostanze che impediscano la sottoscrizione del contratto, imputabili all\u2019affidatario che abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede.<\/p>\n<p>il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano infondate perch\u00e9, da quanto emerge dal tenore della citata sentenza del TAR Lazio n. 2921\/2013, il ricorso \u00e8 stato accolto ritenendo fondata la censura secondo cui l\u2019aggiudicataria, con riguardo ai \u201csistemi utilizzati per la gestione di situazioni di emergenza\u201d, con \u201csostituzione del pasto completo con un pasto veicolato a richiesta dell\u2019Amministrazione, nel caso di inagibilit\u00e0 totale o parziale dei locali e\/o attrezzature cucina\u201d, ha presentato un\u2019offerta condizionata, violando il principio di buona fede, ed ha illegittimamente conseguito il punteggio massimo di 6 punti, che, insieme al punteggio riportato per le altre voci, le ha consentito di posizionarsi per l\u2019offerta tecnica nella prima fascia e di ottenere, nel confronto a coppie, il punteggio di 60 punti. Segnatamente, la stessa ha indicato la disponibilit\u00e0 di cucine collocate presso le strutture dell\u2019Arma dei Carabinieri per far fronte a situazioni di emergenza, quando invece, alla data della presentazione dell\u2019offerta (scadenza fissata: 20.8.2012), era gi\u00e0 intervenuta, in favore di altro soggetto, l\u2019aggiudicazione provvisoria della gara relativa al periodo 1.1.2013-31.12.2013 per il servizio di mensa nei confronti dell\u2019Arma, in precedenza da questa gestito (10.8.2012).<\/p>\n<p>Al riguardo, non \u00e8 stato ritenuto dirimente il rilievo della Societ\u00e0 secondo cui l\u2019aggiudicazione provvisoria avrebbe comunque richiesto l\u2019approvazione della stazione appaltante e, solo all\u2019esito della stessa, con l\u2019aggiudicazione definitiva, si potrebbe sostenere che l\u2019appalto non era pi\u00f9 nella sua disponibilit\u00e0, in quanto il Collegio ha ritenuto violato l\u2019obbligo di buona fede ex art. 1337 c.c. rilevando che, quando ha presentato l\u2019offerta, la Du_, se non con certezza, quanto meno verosimilmente (volendo considerare che si trattava di aggiudicazione provvisoria, della cui esistenza non poteva comunque essere all\u2019oscuro) non poteva disporre di tali cucine. Quindi, l\u2019interessata ha presentato un\u2019offerta condizionata all\u2019esito della gara di appalto bandita dall\u2019Arma dei Carabinieri, come tale, non ammissibile, in violazione dell\u2019art. 72, 1\u00b0 comma, del R.D. 23.5.1924, n. 827.<\/p>\n<p>Non \u00e8 stata ritenuta rilevante neanche la circostanza (rilevata dalla Societ\u00e0 interessata) che solo 2 delle 22 cucine erano interessate dall\u2019appalto presso l\u2019Arma, in quanto dall\u2019esame dell\u2019offerta tecnica si \u00e8 desunto che moltissimi dei centri dislocati in Calabria e in Sicilia riguardavano proprio i Carabinieri, senza contare che, come si desume dalla richiesta di chiarimenti, avanzata ex post dall\u2019Amministrazione qui resistente, gli appalti aggiudicati a soggetto terzo sono due, vale a dire al Ministero della Difesa ed al Ministero della Difesa \u2013 Arma dei Carabinieri.<\/p>\n<p>N\u00e9 \u00e8 stato considerato possibile contare su altri centri (perch\u00e9 in tal modo si sarebbe configurata una inammissibile modifica dell\u2019offerta) o fare affidamento sulle ulteriori due soluzioni alternative proposte dalla Societ\u00e0 (perch\u00e9, relativamente alla voce sub 7, gran parte dell\u2019offerta si sofferma sulla soluzione 1, che prevede la preparazione di pasti presso strutture relative ad appalti asseritamente affidati alla stessa dislocati in territorio limitrofo, su cui non pu\u00f2 contare, almeno per la maggioranza dei casi, ed in ogni caso non pu\u00f2 negarsi che l\u2019offerta tecnica concernente il parametro 7 fosse condizionata).<\/p>\n<p>Conclusivamente, con la citata sentenza n. 2912\/2013, \u00e8 stata affermata, tra l\u2019altro, \u201cla violazione della buona fede di cui all\u2019art. 1337 c.c., per aver la controinteressata indicato un\u2019offerta non veritiera o, quanto meno, condizionata, in patente violazione anche della par condicio, senza che peraltro il carattere condizionato della stessa emergesse (le ricorrenti hanno segnalato alla stazione appaltante l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto da parte dell\u2019Arma dei Carabinieri). Ci\u00f2 vale a determinare l\u2019esclusione dell\u2019offerta della Societ\u00e0 controinteressata. \u2026\u201d.<\/p>\n<p>A parere del Collegio, tale caso rientra nelle ipotesi di incameramento della cauzione ex art. 75, co. 6, del d.lgs. n. 163\/2006, il quale va disposto in ogni caso in cui emergano circostanze che impediscano la sottoscrizione del contratto, imputabili all\u2019affidatario che abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede.<\/p>\n<p>Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto<\/p>\n<p>Passaggio tratto dalla sentenza numero\u00a0 657 del 17 gennaio 2014\u00a0 pronunciate dal Tar Lazio, Roma<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>fonte : ilsole24ore.it<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/lannullamento-dellaggiudicazione-a-seguito-di-offerta-condizionata-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/lannullamento-dellaggiudicazione-a-seguito-di-offerta-condizionata-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la prima sentenza (n. 2921 del 21 marzo\u00a0 2013) il Tar Lazio, a seguito di presentazione di un\u2019offerta condizionata, annulla l\u2019aggiudicazione e affida il contratto alla seconda classificata Con la seconda sentenza (n.657 del 17 gennaio 2014) lo stesso Tar conferma la legittimit\u00e0 dell\u2019escussione della cauzione provvisoria avvenuta proprio a seguito dell\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione . [&hellip;]<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/lannullamento-dellaggiudicazione-a-seguito-di-offerta-condizionata-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/lannullamento-dellaggiudicazione-a-seguito-di-offerta-condizionata-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,6],"tags":[],"class_list":["post-294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cau","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=294"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/294\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":295,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/294\/revisions\/295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}