{"id":301,"date":"2014-02-03T08:12:46","date_gmt":"2014-02-03T08:12:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=301"},"modified":"2014-02-03T08:12:46","modified_gmt":"2014-02-03T08:12:46","slug":"legittima-escussione-della-cauzione-provvisoria-per-mancata-dimostrazione-del-reale-possesso-di-un-requisito-speciale-in-capo-allausiliaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/legittima-escussione-della-cauzione-provvisoria-per-mancata-dimostrazione-del-reale-possesso-di-un-requisito-speciale-in-capo-allausiliaria\/","title":{"rendered":"Legittima escussione della cauzione provvisoria per mancata dimostrazione del reale possesso di un requisito speciale in capo all\u2019ausiliaria"},"content":{"rendered":"<p>Al Consorzio Alfa \u00e8 stata revocata l\u2019aggiudicazione provvisoria perch\u00e9 l\u2019impresa ausiliaria ALFA s.p.a. era sprovvista di uno dei requisiti specifici di capacit\u00e0 richiesti dal bando. Da qui la piena legittimit\u00e0 \u2013 quali atti dovuti, stante il chiaro dettato dell\u2019art. 48, comma 2 del D. lgs. n. 163 del 2006 &#8211; sia dell\u2019escussione della cauzione sia della segnalazione della concorrente all\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza sui contratti pubblici.<\/p>\n<p>Con il primo mezzo di impugnazione, Consorzio RICORRENTE. rileva la violazione dell\u2019art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, in quanto l\u2019amministrazione appaltante avrebbe proceduto, oltre a revocare l\u2019aggiudicazione provvisoria, anche ad escutere la cauzione versata da Consorzio Alfa ed a segnalare quest\u2019ultimo alla stessa all\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza, pur in assenza dei relativi presupposti di legge. Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che le sanzioni di cui all\u2019art. 48 D. Lgs. n. 163 del 2006 non potevano essere applicate n\u00e9 ad esso n\u00e9 al Consorzio Alfa, in quanto il mancato possesso dei requisiti di capacit\u00e0 da cui derivano dette misure \u00e8 da ascriversi unicamente all\u2019impresa ausiliaria ALFA s.p.a., con conseguente illegittimit\u00e0 delle citate misure sanzionatorie per estraneit\u00e0 di ambedue i Consorzi rispetto alla dedotta violazione. Inoltre, il Consorzio ricorrente ritiene illegittime tali misure in quanto ALFA s.p.a. avrebbe comprovato il possesso del citato requisito di cui al punto G.1.2. lett. a) e c) del bando di gara, mediante presentazione della Convenzione con il comune di Foggia e di ulteriore pertinente documentazione.<\/p>\n<p>Il Collegio osserva che, anche in relazione a detto motivo, le suesposte argomentazioni non colgono nel segno. Riguardo al primo rilievo del Consorzio ricorrente, il Collegio deve rilevarne l\u2019inconferenza, oltre che l\u2019infondatezza, stante che l\u2019onere cauzionale, cos\u00ec come la titolarit\u00e0 del contratto di appalto nel caso di aggiudicazione, spettano sempre all\u2019impresa che partecipa direttamente alla gara ed esso pertanto non grava sull\u2019impresa ausiliaria, con conseguente legittimit\u00e0, nel caso in esame, dell\u2019escussione della cauzione al Consorzio Alfa delle cooperative di produzione e Lavoro.<\/p>\n<p>Riguardo al secondo profilo della censura, si osserva che &#8211; come \u00e8 stato accertato in sede di esame del secondo mezzo di impugnazione \u2013 al Consorzio Alfa \u00e8 stata revocata l\u2019aggiudicazione provvisoria perch\u00e9 l\u2019impresa ausiliaria ALFA s.p.a. era sprovvista di uno dei requisiti specifici di capacit\u00e0 richiesti dal bando. Da qui la piena legittimit\u00e0 \u2013 quali atti dovuti, stante il chiaro dettato dell\u2019art. 48, comma 2 del D. lgs. n. 163 del 2006 &#8211; sia dell\u2019escussione della cauzione sia della segnalazione della concorrente all\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza sui contratti pubblici (v. Cons. Stato, sez. IV, 24\/5\/2013 n. 2832; T.A.R. Lazio \u2013RM- sez. III, 5\/6\/2013 n. 5625).<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Le norme del bando richiedevano espressamente e chiaramente servizi analoghi a quello in appalto, cos\u00ec come delineati dal disciplinare di gara ed in successive note esplicative portate alla conoscenza di tutte le concorrenti, mediante l\u2019individuazione di cinque specifiche attivit\u00e0 che, come si \u00e8 accertato, dovevano necessariamente essere presenti nei servizi espletati dalle concorrenti al fine di comprovare il requisito dello svolgimento di \u201cservizi analoghi\u201d a quello messo in gara. N\u00e9 pu\u00f2 sostenersi l\u2019illogicit\u00e0 di tali previsioni contenute nella lex specialis di gara, stante, da un lato, l\u2019oggettiva coerenza e la stretta connessione tra le specifiche attivit\u00e0 richieste ed il complessivo servizio da affidare e, dall\u2019altro lato, l\u2019evidente insostenibilit\u00e0 \u2013 sotto il profilo logico \u2013 della tesi della ricorrente secondo cui la richiesta di svolgimento di tutte le predette cinque attivit\u00e0 comporterebbe, non gi\u00e0 l\u2019avere svolto un \u201cservizio analogo\u201d, bens\u00ec l\u2019avere reso un servizio del tutto identico a quello odiernamente appaltato.<\/p>\n<p>In proposito, si osserva che tale richiesta di svolgimento delle predette cinque attivit\u00e0, tra loro strettamente connesse e tutte insieme inerenti e funzionali al complessivo svolgimento del servizio, risulta oggettivamente ragionevole, nonch\u00e9 del tutto coerente rispetto all\u2019oggetto particolarmente complesso dell\u2019appalto (e, in particolare, del servizio principale), cos\u00ec come si evince dal contenuto dello stesso Disciplinare tecnico di gara (v. nello specifico Disc. Tecn., pag. 11 e ss.), senza peraltro che, alla richiesta di svolgimento di dette attivit\u00e0, possa conseguire la surrettizia sostituzione del requisito della prestazione di \u201cservizio analogo\u201d, come indicato nel bando con quello della prestazione di \u201cservizio identico\u201d come erroneamente sostiene il Consorzio ricorrente.<\/p>\n<p>Passaggio tratto dalla sentenza numero 111 del 23 gennaio 2014 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/legittima-escussione-della-cauzione-provvisoria-per-mancata-dimostrazione-del-reale-possesso-di-un-requisito-speciale-in-capo-allausiliaria\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/legittima-escussione-della-cauzione-provvisoria-per-mancata-dimostrazione-del-reale-possesso-di-un-requisito-speciale-in-capo-allausiliaria\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al Consorzio Alfa \u00e8 stata revocata l\u2019aggiudicazione provvisoria perch\u00e9 l\u2019impresa ausiliaria ALFA s.p.a. era sprovvista di uno dei requisiti specifici di capacit\u00e0 richiesti dal bando. 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