{"id":358,"date":"2014-06-24T07:42:39","date_gmt":"2014-06-24T07:42:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=358"},"modified":"2014-06-24T07:42:39","modified_gmt":"2014-06-24T07:42:39","slug":"appalto-pubblico-e-responsabilita-ex-art-2049-del-codice-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/appalto-pubblico-e-responsabilita-ex-art-2049-del-codice-civile\/","title":{"rendered":"APPALTO PUBBLICO E RESPONSABILITA&#8217; EX ART. 2049 DEL CODICE CIVILE"},"content":{"rendered":"<p>Anche nell&#8217;appalto pubblico, cos\u00ec come in quello privato, non \u00e8 configurabile, a carico della stazione appaltante, \u201cl&#8217;appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un&#8217;opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro: \u00e8, pertanto, da escludersi la responsabilit\u00e0 civile della USL appaltante e del comune, titolare in senso statico-formale della propriet\u00e0 dei beni immobili destinati alla cura della salute pubblica, in relazione ai danni subiti da un terzo incaricato della vigilanza dei cantieri da parte della societ\u00e0 appaltatrice\u201d (Trib. Latina 23 aprile 1992, FI, 1992, I, 2522 &#8211; cfr., amplius,\u00a0il volume\u00a0 &#8220;Responsabilita&#8217; oggettiva e semioggettiva&#8221;, Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 \u00a0-) una responsabilit\u00e0 indiretta per fatto illecito dell&#8217;appaltatore, il quale, data la sua posizione di autonomia, non \u00e8 un semplice esecutore degli ordini del committente, ma assume il rischio organizzativo ed economico dell&#8217;opera, a meno che, in base ai patti contrattuali, l&#8217;esecuzione dei lavori sia sottratta all&#8217;autonomia propria dell&#8217;appaltatore e riservata all&#8217;immediata ed esclusiva direzione del committente, giacch\u00e9 in tal caso il primo si presenta quale mero esecutore degli ordini del secondo, in modo non dissimile da un lavoratore dipendente (nella pronuncia che segue, in base al principio suddetto, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva affermata la responsabilit\u00e0 dell&#8217;appaltatore per i danni arrecati ad un fondo dalla mancata progettazione e realizzazione, nella costruzione di un impianto sportivo, di un sistema di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, in base al rilievo che i requisiti tecnico-operativi e professionali dell&#8217;appaltatore avrebbero dovuto consentirgli di rendersi conto dei pericoli insiti nella lacuna anzidetta e di segnalarli a committente): \u201cin materia di appalto, anche di opera pubblica, non \u00e8 configurabile a carico dell&#8217;appaltante una responsabilit\u00e0 indiretta per fatto illecito dell&#8217;appaltatore, il quale, data la sua posizione di autonomia, non \u00e8 un semplice esecutore degli ordini del committente ma assume il rischio organizzativo ed economico dell&#8217;opera. Pertanto, anche nell&#8217;appalto di opera pubblica l&#8217;appaltatore, essendo tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacit\u00e0 tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, \u00e8 responsabile per i danni cagionati a terzi nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera anche se derivanti dall&#8217;imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguirlo, quale nudus minister, nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno a terzi \u201d (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1995, n. 616, GCM, 1995, 105).<\/p>\n<p>Restano fermi, anche in questo caso, i possibili, diversi titoli di responsabilit\u00e0; si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore, caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l&#8217;imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata): \u201cil pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell&#8217;appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l&#8217;obbligo di vigilanza la cui omissione \u00e8 fonte di responsabilit\u00e0 qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell&#8217;evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento lesivo occorso a terzi e dell&#8217;omissione dell&#8217;intervento diretto all&#8217;eliminazione del rischi\u201d (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2007, n. 37589, CP, 2008, 237772)<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/appalto-pubblico-e-responsabilita-ex-art-2049-del-codice-civile\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/appalto-pubblico-e-responsabilita-ex-art-2049-del-codice-civile\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche nell&#8217;appalto pubblico, cos\u00ec come in quello privato, non \u00e8 configurabile, a carico della stazione appaltante, \u201cl&#8217;appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un&#8217;opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro: \u00e8, pertanto, da escludersi la responsabilit\u00e0 civile della USL appaltante e del comune, [&hellip;]<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/appalto-pubblico-e-responsabilita-ex-art-2049-del-codice-civile\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/news\/appalto-pubblico-e-responsabilita-ex-art-2049-del-codice-civile\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,6],"tags":[],"class_list":["post-358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurispridenza","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=358"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/358\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":359,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/358\/revisions\/359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}