{"id":430,"date":"2015-07-31T15:00:39","date_gmt":"2015-07-31T15:00:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=430"},"modified":"2015-07-31T15:00:39","modified_gmt":"2015-07-31T15:00:39","slug":"concessioni-e-applicabilita-del-codice-degli-appalti-tar-puglia-241115","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/concessioni-e-applicabilita-del-codice-degli-appalti-tar-puglia-241115\/","title":{"rendered":"CONCESSIONI E APPLICABILITA\u2019 DEL CODICE DEGLI APPALTI \u2013 Tar Puglia 2411\/15\u201d"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019art. 30, d. lgs. n. 163\/2006 disciplina le concessioni di servizi<\/p>\n<p>Alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del Codice degli appalti<\/p>\n<p>Le concessioni devono rispettare le disposizioni dei Trattati UE e i principi generali dei contratti pubblici<\/p>\n<p>Il Tar Puglia, Lecce, sez. III, con sentenza 13 luglio 2015, n. 2411 ha riconosciuto la \u201cspeciale\u201d configurazione delle concessioni dei servizi <em>ex<\/em> art. 30 D. Lgs. n.163\/2006, per le quali \u201cnon si applicano, secondo un principio di &#8220;eterointegrazione&#8221;, le disposizioni del Codice degli Appalti.\u201d<\/p>\n<p>I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso di una ditta nei confronti di un provvedimento comunale di esclusione della stessa da una procedura ad evidenza pubblica, hanno ribadito quanto segue:<\/p>\n<ol>\n<li>Le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, secondo un principio di \u201ceterointegrazione\u201d non si applicano agli affidamenti aventi ad oggetto concessioni di servizi;<\/li>\n<li>Ci\u00f2 potrebbe accadere qualora le disposizioni possano essere configurate esse stesse quali principi fondamentali generali relativi ai contratti pubblici e\/o risultino diretta specificazione di detti principi, ovvero siano espressamente richiamate nel predetto art. 30 D.Lgs. n. 163\/2006;<\/li>\n<li>Nel caso di specie, non pu\u00f2 trovare automatica e diretta applicazione la disciplina (di dettaglio) di cui all&#8217;art. 75 del D. Lgs. n. 163\/2006, trattandosi di disposizione &#8220;preordinata alla costituzione di idonea garanzia per la valutazione dell&#8217;idoneit\u00e0 complessiva dell&#8217;offerta e rispetto alla quale non \u00e8 possibile individuare alcuna correlazione con le previsioni richiamate dal c. 1 del citato art. 30 del codice dei contratti pubblici;<\/li>\n<li>diversamente opinando, l&#8217;intero corpus del Codice sarebbe di fatto applicabile alle concessioni di servizi, rendendo del tutto superflui i precetti dettati nel citato art. 30 (cfr. al riguardo, Consiglio di Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4510);<\/li>\n<li>alle stazioni appaltanti, nell&#8217;ambito della discrezionalit\u00e0 loro riconosciuta, non \u00e8 comunque fatto divieto di fissare condizioni pi\u00f9 stringenti per la partecipazione alle gare e, dunque, di &#8220;autovincolarsi&#8221;, tramite il recepimento (non necessariamente a mezzo di esplicito richiamo della specifica disposizione, ma anche sostanzialmente e parzialmente) nella lex specialis di ulteriori norme del D.Lgs. n. 163\/2006;<\/li>\n<li>l\u2019art. 30, infatti, non obbliga, ma neanche vieta di applicare in tutto o in parte alle concessioni di servizi la disciplina codicistica dettata per gli appalti pubblici, purch\u00e8 compatibile con l&#8217;istituto, ed eventualmente con i necessari e\/o opportuni adeguamenti (ad esempio, con riferimento alla cauzione provvisoria ed a quella definitiva, specificando il parametro rispetto al quale calcolarne l&#8217;importo ovvero merc\u00e8 definizione dell&#8217;importo stesso)<\/li>\n<li>la stazione appaltante dovr\u00e0 farsi carico di rispettare e osservare i \u201cprincipi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici&#8221; di cui allo stesso art. 30, co. 3 D.Lgs. n. 163\/2006, tra i quali i principi di proporzionalit\u00e0, ragionevolezza ed adeguatezza;<\/li>\n<li>quando i suddetti principi risultino in concreto rispettati dalle prescrizioni della lex specialis, non si configura alcuna violazione del principio di tassativit\u00e0 delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 46, c.1 bis D.Lgs. n. 163\/2006.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La specificit\u00e0 dell\u2019istituto giuridico del \u201ccontratto di concessione\u201d \u00e8 stata di recente ribadita anche nella Direttiva 2014\/23\/UE, il cui Considerando 18 recita: \u201cLe difficolt\u00e0 legate all\u2019interpretazione dei concetti di \u00abcontratto di concessione\u00bb e di \u00abappalto pubblico\u00bb hanno generato una costante incertezza giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea. Ne consegue che \u00e8 necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di \u00abrischio operativo\u00bb. La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilit\u00e0 di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore. L\u2019applicazione di norme specifiche per la disciplina dell\u2019aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore sollevasse l\u2019operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l\u2019operatore economico deve sostenere in relazione all\u2019esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall\u2019operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall\u2019effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/concessioni-e-applicabilita-del-codice-degli-appalti-tar-puglia-241115\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/concessioni-e-applicabilita-del-codice-degli-appalti-tar-puglia-241115\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 30, d. lgs. n. 163\/2006 disciplina le concessioni di servizi Alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del Codice degli appalti Le concessioni devono rispettare le disposizioni dei Trattati UE e i principi generali dei contratti pubblici Il Tar Puglia, Lecce, sez. 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