{"id":499,"date":"2016-05-06T07:33:29","date_gmt":"2016-05-06T07:33:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=499"},"modified":"2016-05-06T07:33:29","modified_gmt":"2016-05-06T07:33:29","slug":"garanzie-appalti-tutto-cambia-art-104-garanzie-per-lesecuzione-di-lavori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/garanzie-appalti-tutto-cambia-art-104-garanzie-per-lesecuzione-di-lavori\/","title":{"rendered":"GARANZIE APPALTI TUTTO CAMBIA &#8211; Art. 104. Garanzie per l\u2019esecuzione di lavori"},"content":{"rendered":"<p>1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall&#8217;avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d&#8217;asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all&#8217;articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all&#8217;articolo 103, una garanzia dell&#8217;adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata &#8220;garanzia di buon adempimento&#8221; e una garanzia di conclusione dell&#8217;opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata &#8220;garanzia per la risoluzione&#8221;.<\/p>\n<p>2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest&#8217;ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.<\/p>\n<p>3. La garanzia di buon adempimento \u00e8 costituita con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 103 commi 1 e 2, ed \u00e8 pari al cinque per cento fisso dell&#8217;importo contrattuale come risultante dall&#8217;aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all&#8217;articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.<\/p>\n<p>4. La garanzia fideiussoria &#8220;per la risoluzione&#8221; di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed \u00e8 di importo pari al 10 per cento dell&#8217;importo contrattuale, fermo restando che, qualora l&#8217;importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.<\/p>\n<p>5. La garanzia &#8220;per la risoluzione&#8221; copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l&#8217;eventuale maggior costo tra l&#8217;importo contrattuale risultante dall&#8217;aggiudicazione originaria dei lavori e l&#8217;importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gi\u00e0 effettuati o da effettuare in base agli stati d&#8217;avanzamento dei lavori.<\/p>\n<p>6. La garanzia &#8220;per la risoluzione&#8221; \u00e8 efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorch\u00e9 cessa automaticamente. La garanzia &#8220;per la risoluzione&#8221; cessa si estingue automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.<\/p>\n<p>7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all&#8217;eccezione di cui all&#8217;articolo 1957, secondo comma del codice civile.<\/p>\n<p>8. Nel caso di escussione il pagamento \u00e8 effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l&#8217;indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l&#8217;escussione.<\/p>\n<p>9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 103, comma 9.<\/p>\n<p>10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l&#8217;eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pi\u00f9 garanti senza determinare tra essi vincoli di solidariet\u00e0 nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore..<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/garanzie-appalti-tutto-cambia-art-104-garanzie-per-lesecuzione-di-lavori\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/garanzie-appalti-tutto-cambia-art-104-garanzie-per-lesecuzione-di-lavori\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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