{"id":502,"date":"2016-05-12T12:16:51","date_gmt":"2016-05-12T12:16:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/?p=502"},"modified":"2016-05-12T12:16:51","modified_gmt":"2016-05-12T12:16:51","slug":"ramo-cauzioni-nuova-legge-appalti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/ramo-cauzioni-nuova-legge-appalti\/","title":{"rendered":"Ramo Cauzioni:   Nuova legge appalti"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Il nuovo codice degli appalti \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile ma per i bandi\u00a0 pubblicati in quel giorno continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre\u00a0 le disposizioni del d.lgs.\u00a0 50\/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016. Il DLGS 50\/2016 ha abrogato il precedente codice degli appalti DLGS 163\/2006.<\/p>\n<p><em><strong>Anticipazione art. 35 c.18<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Viene resa stabile l\u2019erogazione dell\u2019anticipazione, che negli ultimi anni era\u00a0 stata reintrodotta ma con un arco temporale limitato. L\u2019anticipo \u00e8 pari al 20%\u00a0 del valore del contratto e il capitale garantito comprende gli interessi legali calcolati dalla data di erogazione e per il periodo previsto per il recupero. La riduzione avviene\u00a0 come prassi.<\/p>\n<p><em><strong>Soccorso istruttorio art. 83 c. 9<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La carenza nella documentazione obbliga il concorrente al pagamento di una sanzione, stabilita nel bando di gara, compresa tra l\u2019uno per mille e l&#8217;uno per cento del valore della gara, con un massimo di 5.000 euro.La sanzione \u00e8 dovuta solo in caso di regolarizzazione; diversamente il concorrente \u00e8 escluso dalla gara senza pagamento di sanzione.Si riduce sensibilmente l\u2019importo massimo della sanzione (da 50.000 a 5.000 euro) ma soprattutto il versamento non \u00e8 pi\u00f9 garantito dalla provvisoria.La relazione illustrativa al decreto recita: La norma prevede, inoltre, l&#8217;ammissibilit\u00e0 del soccorso istruttorio e, in aderenza al criterio di cui alla lettera z) della legge delega, riduce l&#8217;importo della sanzione prevista per le irregolarit\u00e0 sostanziali.Si chiarisce, peraltro, che la quietanza di pagamento deve essere presentata contestualmente alle integrazioni, eliminando la possibilit\u00e0 d\u00ec decurtazione dell&#8217;importo della sanzione dalla cauzione provvisoria versata, in aderenza alla recente giurisprudenza che ritiene che l&#8217;importo della cauzione deve servire solo alla copertura dei rischi e non pu\u00f2 estendersi a coprire anche sanzioni.<\/p>\n<p><em><strong>Provvisoria art. 93<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Sostanzialmente senza significative modifiche, salvo quella sul soccorso istruttorio.L\u2019aliquota base per il calcolo della garanzia rimane il 2%, con facolt\u00e0\u00a0 per la S.A. di ridurla all\u20191% o di aumentarla sino al 4% in funzione della tipologia di appalto.Riduzioni per certificazioni: il comma 7, come si presenta nell\u2019attuale codice, era stato modificato ad inizio anno per recepire quanto previsto dal Collegato ambientale &#8211; Legge n.221 del 28 dicembre 2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 (vds nota informativa del 9\/2\/2016).L\u2019art. 16 della Legge n. 221 aveva modificato l\u2019art.75 del Codice dei contratti prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE (allegato file contenente tutte le possibili riduzioni per certificazione).L\u2019obbligazione garantita \u00e8 sempre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell\u2019affidatario ma nel nuovo codice \u00e8 specificato che l\u2019inadempimento \u00e8 riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. \u00a0E\u2019 confermato come il garante che rilascia l\u2019impegno pu\u00f2 essere diverso da quello che rilascia la provvisoria. Da tener presente che l\u2019impegno del garante \u00e8 rilasciato per l\u2019emissione della definitiva ma anche per la nuova garanzia di esecuzione di lavori di particolare valore (art. 104 vedi sotto)<\/p>\n<p><em><strong>Definitiva art. 103<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Anche per la definitiva non vi sono state particolari modifiche.Capitale garantito base 10%, aumenti per ribasso d\u2019asta, riduzioni per certificazioni e per avanzamento lavori come nel precedente codice.<\/p>\n<p>La riduzione sull\u2019avanzamento si applica anche agli appalti di servizi e forniture.<\/p>\n<p>E\u2019 facolt\u00e0 della Stazione appaltante, in casi specifici, non richiedere la garanzia definitiva (ad es. per soggetti di comprovata solidit\u00e0), con un corrispondente miglioramento del prezzo di aggiudicazione.<\/p>\n<p><em><strong>Rata saldo\u00a0 art. 103 c. 6\/8<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Rata di saldo: importo maggiorato dell\u2019interesse legale.<\/p>\n<p>Durata: dalla data di emissione del certificato di collaudo (o della verifica di conformit\u00e0 per gli appalti di servizi e forniture) sino a quando assume carattere definitivo (2 anni).Per i lavori di importo superiore a 10.450.000 euro, la liquidazione della rata di saldo \u00e8 subordinata alla stipula di una decennale postuma.<\/p>\n<p><em><strong>Garanzia per l\u2019esecuzione di lavori di particolare valore art. 104<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Si tratta della nuova garanzia che ha sostituito la garanzia globale di esecuzione.<\/p>\n<p>E\u2019 rilasciata in caso di:<\/p>\n<p>affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare;<\/p>\n<p>se prevista dal bando, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d\u2019asta superiore a 100 milioni di euro.<\/p>\n<p>Garanzie previste:<\/p>\n<p>garanzia di buon adempimento (in sostanza la definitiva);<\/p>\n<p>a copertura di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall\u2019eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;<\/p>\n<p>massimale pari al 5% dell\u2019importo contrattuale. Non si applicano gli incrementi per ribassi anomali;<\/p>\n<p>durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare;<\/p>\n<p>esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;<\/p>\n<p><em><strong>garanzia per la risoluzione<\/strong><\/em>;<\/p>\n<p>a copertura della conclusione dell\u2019opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal codice degli appalti;<\/p>\n<p>copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riappalto (differenza tra costo originario e costo del riappalto);<\/p>\n<p>ha natura accessoria;<\/p>\n<p>massimale pari al 10% dell&#8217;importo contrattuale, con un limite massimo pari a 100 mln;<\/p>\n<p>\u00e8 efficace dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorch\u00e9 cessa automaticamente o decorsi tre mesi dal riaffidamento dei lavori;<\/p>\n<p>prevede la deroga agli artt. 1944 e 1957 secondo comma del codice civile e il pagamento a semplice richiesta scritta<\/p>\n<div class=\"lazysocialbuttons\" data-float=\"left\" data-buttons=\"google,twitter,facebook\" data-twshareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/ramo-cauzioni-nuova-legge-appalti\/\" data-twtext=\"\" data-shareurl=\"https:\/\/www.assicuratoriassociati.it\/blog\/cau\/ramo-cauzioni-nuova-legge-appalti\/\" data-fbhideflyout=\"false\" data-backgroundtype=\"light\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 Il nuovo codice degli appalti \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile ma per i bandi\u00a0 pubblicati in quel giorno continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre\u00a0 le disposizioni del d.lgs.\u00a0 50\/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016. 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